IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
30 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la comunicazione dell'ordinanza n. 147/185/94 del  16  giugno
1994  con  la  quale  il  tribunale  di Messina ha disposto la misura
cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del sig.  Salvatore
Leanza, deputato regionale dell'assemblea siciliana;
  Vista  la  comunicazione del commissario dello Stato per la regione
siciliana n. 1337/2A2 del 4 luglio 1994;
  Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra  consegue
la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig.
Salvatore Leanza;
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig. Salvatore  Leanza  e'  sospeso  dalla  carica  di  deputato
regionale della regione Sicilia a decorrere dal 16 giugno 1994.
  In  caso  di  revoca  del provvedimento giudiziario in premessa, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
   Roma, 6 luglio 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI